Etichettatura Ambientale
Etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa prevede la normativa europea.
L’art. 219 comma 5 del Codice dell’ambiente prevede che:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi”
Al fine di adempiere a tale obbligo la Friulbox riporta di seguito tutti dati necessari per una corretta gestione dell’imballaggio sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
FOR 50 – CASSETTA IN LEGNO